ORDINANZA N. 94
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici
Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco P. CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635 "Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali" in relazione al secondo comma dello stesso articolo promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Modena sul ricorso proposto da Morello Umberto iscritta al n. 218 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Modena ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, in relazione al secondo comma dello stesso articolo e all'art. 3 della Costituzione nel corso di un procedimento in cui si controverteva sulla irrogazione della sanzione pecuniaria conseguente all'omesso versamento dell'imposta di registro;
che il giudice a quo sulla base del rilievo che la sanzione stessa é quantitativamente diversa a seconda che si tratti dell'imposta di registro o dell'IVA dubita che la norma de qua violi l'uguaglianza di tutti i cittadini;
che nel presente giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la proposta questione fosse dichiarata infondata;
Considerato che il giudice a quo, pur rilevando che trattasi di omissione afferente a due imposte diverse, non prende assolutamente in considerazione la diversa ratio impositiva che é alla base delle stesse, così venendo meno all'obbligo di motivazione circa la non manifesta infondatezza della questione;
che ciò comporta la manifesta inammissibilità della questione stessa;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, in riferimento al secondo comma dello stesso articolo e all'art. 3 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Modena, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositato in cancelleria il 31 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE